| 1. Dopo l'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è
inserito il seguente:
"Art. 2- bis - (Obbligo del segreto professionale). -
1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale
istituito ai sensi dell'articolo 3 hanno l'obbligo del segreto
professionale su quanto hanno conosciuto in ragione della loro
professione, esercitata sia in regime di lavoro dipendente,
pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo
libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura
civile e 200 del codice di procedura penale".
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