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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60782
DDL5077-0002
Progetto di legge Camera n. 5077 - testo presentato - (DDL13-5077)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5077. TESTIPDL
...C5077.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5077 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'intervento dello Stato in
  favore della cinematografia nazionale è fondamentalmente
  disciplinato dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante
  "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
  cinematografia", e dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.
  153, recante "Interventi urgenti in favore del cinema".  La
  finalità è quella di incoraggiare ed aiutare le iniziative
  volte a valorizzare e diffondere la cultura cinematografica
  italiana.
     Come forme di incentivazione della produzione
  cinematografica, la normativa vigente prevede, con particolare
  riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale,
  una serie di interventi finanziari volti a promuovere e
  sostenere il cinema nazionale.  Fra gli incentivi finanziari
  alla produzione cinematografica, particolare importanza
  assumono quelli destinati ai film riconosciuti di "interesse
  culturale nazionale", vale a dire quelle opere filmiche che
  presentano "significative" qualità artistiche, culturali e
  spettacolari.  Per questi film, selezionati da un'apposita
  commissione, è previsto un finanziamento statale garantito al
  70 per cento del suo ammontare dal cosiddetto "Fondo di
  garanzia", istituito dal decreto-legge n. 26 del 1994,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994.  In
  particolare, per i film che, oltre ad essere riconosciuti di
  "interesse culturale nazionale", risultano in possesso di
  "rilevanti" finalità artistiche culturali, il finanziamento è
  garantito fino al 90 per cento.
     Solo per il triennio 1998, 1999 e 2000, le risorse
  finanziarie assegnate per la promozione del cinema italiano
 
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  ammontano rispettivamente a lire 175, 177 e 179 miliardi.  Si
  tratta di una consistente quota del Fondo unico per lo
  spettacolo destinata a finanziare opere filmiche di
  particolare interesse culturale.
     In linea di principio, si pone la necessità di una
  maggiore trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle
  risorse pubbliche in favore del cinema e di una corretta
  informazione sull'utilizzazione delle medesime.
     La presente proposta di legge, in conformità con le
  esigenze di trasparenza previste dalla legge n. 241 del 1990 e
  con la necessità di una gestione democratica del denaro
  pubblico, introduce una importante modifica all'articolo 26,
  comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153,
  prevedendo che le opere filmiche debbano recare, accanto
  all'indicazione, già prevista dalla normativa vigente, del
  riconoscimento "dell'interesse culturale nazionale", anche
  l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo
  statale.
     La  ratio  che sottintende la presente proposta di
  legge tende a sottolineare il sacrosanto diritto dei cittadini
  di conoscere come lo Stato, in questo caso il Dipartimento
  dello spettacolo e chi per esso è demandato a decidere,
  destina, gestisce ed amministra i soldi pubblici in un settore
  così delicato come quello del cinema.  Diritto riconosciuto
  anche dallo stesso Garante per la protezione dei dati
  personali che testualmente ha sostenuto: "dove c'è impiego di
  denaro pubblico i cittadini devono poter controllare".
     Con l'obbligatorietà della sigla "Film ICN - interesse
  culturale nazionale realizzato con il sostegno dello Stato",
  che deve essere indicata all'inizio e alla fine di ogni
  pellicola filmica, e dell'indicazione dell'ammontare del
  contributo concesso dallo Stato, si dà ai cittadini la
  possibilità di conoscere quali siano i film che hanno
  beneficiato delle sovvenzioni statali e di valutare, in quanto
  fruitori dei film, l'efficacia dell'intervento dello Stato.
     In altre parole, questa innovazione risulta preziosa
  perché consente di rendere finalmente conto al Paese
  dell'impiego di ingenti somme erogate dal Fondo unico per lo
  spettacolo.
     La presente proposta di legge intende, pertanto, colmare
  una grande lacuna: la mancanza di un'informazione completa ai
  cittadini sui soggetti e quindi sui film destinatari dei fondi
  che lo Stato gestisce per il rilancio e il sostegno della
  cultura cinematografica italiana.  Solo in questo modo si potrà
  garantire un reale confronto "democratico" tra chi è deputato
  a decidere i film di interesse culturale nazionale degni del
  sostegno dello Stato e i cittadini che fruiscono di tali
  film.
     Aspetto importante ed innovativo è altresì la previsione
  di una sanzione per coloro che disattendono le disposizioni
  della legge.  Fino ad oggi, nonostante la normativa vigente
  prescriva per le opere filmiche ammesse ai benefìci statali
  l'obbligo di recare, nei titoli di testa, l'indicazione che
  l'opera è stata realizzata con l'intervento dello Stato, essa
  è stata molto spesso disattesa, non essendoci alcuna sanzione
  in caso di inosservanza.  Per punire una eventuale violazione
  della norma, è prevista la decadenza dei benefìci finanziari a
  cui l'opera filmica è stata ammessa.
 
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