| Onorevoli Colleghi! - L'intervento dello Stato in
favore della cinematografia nazionale è fondamentalmente
disciplinato dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante
"Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia", e dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.
153, recante "Interventi urgenti in favore del cinema". La
finalità è quella di incoraggiare ed aiutare le iniziative
volte a valorizzare e diffondere la cultura cinematografica
italiana.
Come forme di incentivazione della produzione
cinematografica, la normativa vigente prevede, con particolare
riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale,
una serie di interventi finanziari volti a promuovere e
sostenere il cinema nazionale. Fra gli incentivi finanziari
alla produzione cinematografica, particolare importanza
assumono quelli destinati ai film riconosciuti di "interesse
culturale nazionale", vale a dire quelle opere filmiche che
presentano "significative" qualità artistiche, culturali e
spettacolari. Per questi film, selezionati da un'apposita
commissione, è previsto un finanziamento statale garantito al
70 per cento del suo ammontare dal cosiddetto "Fondo di
garanzia", istituito dal decreto-legge n. 26 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994. In
particolare, per i film che, oltre ad essere riconosciuti di
"interesse culturale nazionale", risultano in possesso di
"rilevanti" finalità artistiche culturali, il finanziamento è
garantito fino al 90 per cento.
Solo per il triennio 1998, 1999 e 2000, le risorse
finanziarie assegnate per la promozione del cinema italiano
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ammontano rispettivamente a lire 175, 177 e 179 miliardi. Si
tratta di una consistente quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata a finanziare opere filmiche di
particolare interesse culturale.
In linea di principio, si pone la necessità di una
maggiore trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle
risorse pubbliche in favore del cinema e di una corretta
informazione sull'utilizzazione delle medesime.
La presente proposta di legge, in conformità con le
esigenze di trasparenza previste dalla legge n. 241 del 1990 e
con la necessità di una gestione democratica del denaro
pubblico, introduce una importante modifica all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153,
prevedendo che le opere filmiche debbano recare, accanto
all'indicazione, già prevista dalla normativa vigente, del
riconoscimento "dell'interesse culturale nazionale", anche
l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo
statale.
La ratio che sottintende la presente proposta di
legge tende a sottolineare il sacrosanto diritto dei cittadini
di conoscere come lo Stato, in questo caso il Dipartimento
dello spettacolo e chi per esso è demandato a decidere,
destina, gestisce ed amministra i soldi pubblici in un settore
così delicato come quello del cinema. Diritto riconosciuto
anche dallo stesso Garante per la protezione dei dati
personali che testualmente ha sostenuto: "dove c'è impiego di
denaro pubblico i cittadini devono poter controllare".
Con l'obbligatorietà della sigla "Film ICN - interesse
culturale nazionale realizzato con il sostegno dello Stato",
che deve essere indicata all'inizio e alla fine di ogni
pellicola filmica, e dell'indicazione dell'ammontare del
contributo concesso dallo Stato, si dà ai cittadini la
possibilità di conoscere quali siano i film che hanno
beneficiato delle sovvenzioni statali e di valutare, in quanto
fruitori dei film, l'efficacia dell'intervento dello Stato.
In altre parole, questa innovazione risulta preziosa
perché consente di rendere finalmente conto al Paese
dell'impiego di ingenti somme erogate dal Fondo unico per lo
spettacolo.
La presente proposta di legge intende, pertanto, colmare
una grande lacuna: la mancanza di un'informazione completa ai
cittadini sui soggetti e quindi sui film destinatari dei fondi
che lo Stato gestisce per il rilancio e il sostegno della
cultura cinematografica italiana. Solo in questo modo si potrà
garantire un reale confronto "democratico" tra chi è deputato
a decidere i film di interesse culturale nazionale degni del
sostegno dello Stato e i cittadini che fruiscono di tali
film.
Aspetto importante ed innovativo è altresì la previsione
di una sanzione per coloro che disattendono le disposizioni
della legge. Fino ad oggi, nonostante la normativa vigente
prescriva per le opere filmiche ammesse ai benefìci statali
l'obbligo di recare, nei titoli di testa, l'indicazione che
l'opera è stata realizzata con l'intervento dello Stato, essa
è stata molto spesso disattesa, non essendoci alcuna sanzione
in caso di inosservanza. Per punire una eventuale violazione
della norma, è prevista la decadenza dei benefìci finanziari a
cui l'opera filmica è stata ammessa.
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