| 1. Il comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ marzo 1994, n. 153, è sostituito dal seguente:
" 7. Le opere filmiche ammesse ai benefìci di cui al
presente decreto devono recare, nei titoli di testa e nei
titoli di coda, la sigla "Film ICN - interesse culturale
nazionale, realizzato con il sostegno dello Stato", e
l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo
concesso dallo Stato per la produzione di tali opere".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ marzo 1994, n. 153, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
" 7-bis. In caso di distribuzione dei film di cui al
comma 7 in videocassetta, la sigla di cui al medesimo comma 7
e l'indicazione dell'ammontare del contributo concesso devono
essere esplicitamente indicate sulla cassetta dell'opera
filmica.
7-ter. La pubblicità dei film di interesse culturale
nazionale, effettuata attraverso i vari mezzi di
comunicazione, deve riportare la sigla di cui al comma 7
nonché l'indicazione dell'ammontare del contributo concesso
dallo Stato.
7-quater. In caso di violazione delle disposizioni
di cui ai commi 7, 7- bis e 7- ter è prevista la
decadenza dai benefìci finanziari a cui le opere filmiche sono
state ammesse".
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