| 1. Sono vietate la vendita di beni e di prodotti e
l'erogazione di servizi quando il loro prezzo al pubblico
risulta inferiore ai costi di acquisto risultanti in fattura,
comprensivi di imposte e tasse ed al netto degli sconti,
oppure ai costi variabili di produzione. Tale vendita è di
seguito denominata "vendita sottocosto".
2. La vendita sottocosto è sempre vietata, tranne nelle
ipotesi di cui all'articolo 2, quando è utilizzata come
politica commerciale da parte di imprese dominanti al fine di
aumentare la loro capacità competitiva, accrescere la loro
quota di mercato, anche in settori merceologici differenti da
quelli a cui appartengono i prodotti o i servizi oggetto di
vendita sottocosto e favorire l'eliminazione di concorrenti
tramite politiche predatorie.
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