| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo che disciplina i casi in cui possono
avvenire vendite sottocosto in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 1, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di
cui al presente articolo.
2. Le vendite sottocosto possono avvenire:
a) solo in casi particolari e contingenti, previa
comunicazione al sindaco della città oppure al presidente
della regione o della provincia autonoma in cui avviene
l'operazione di vendita sottocosto;
b) con divieto assoluto di pubblicizzazione o
propaganda dell'operazione per fini promozionali, sia prima
che durante la vendita a prezzo inferiore al costo;
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c) per una durata non superiore ai venti giorni,
salvo concessione di proroga da parte del sindaco o del
presidente della regione o della provincia autonoma;
d) a condizione che i consumatori o gli utenti dei
prodotti o dei servizi oggetto della vendita sottocosto
conoscano le circostanze che la determinano, che vi sia
l'indicazione nel luogo di vendita dei motivi che ne
determinano la necessità e, infine, che siano riscontrabili
gli estremi dell'avvenuta comunicazione di cui alla lettera
a) e la durata dell'operazione;
e) in caso di cessazione di attività e relativa
messa in liquidazione dei beni o dei servizi; smaltimento di
scorte di magazzino quando la merce è in giacenza da più del
doppio dei tempi medi di rotazione; variazione di indirizzo
commerciale o passaggio di proprietà dell'attività;
inserimento nei mercati di un nuovo prodotto o di un nuovo
servizio, e in altre ipotesi che abbiano carattere di
necessità, inderogabilità o eccezionalità.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve altresì
provvedere ad abrogare espressamente ogni norma vigente in
materia di vendita sottocosto che sia in contrasto con le
disposizioni recate dalla presente legge ed a definire i
criteri e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1.
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