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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60787
DDL5078-0004
Progetto di legge Camera n. 5078 - testo presentato - (DDL13-5078)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5078. TESTIPDL
...C5078.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5078 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
  decreto legislativo che disciplina i casi in cui possono
  avvenire vendite sottocosto in deroga alle disposizioni di cui
  all'articolo 1, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di
  cui al presente articolo.
     2.  Le vendite sottocosto possono avvenire:
         a)  solo in casi particolari e contingenti, previa
  comunicazione al sindaco della città oppure al presidente
  della regione o della provincia autonoma in cui avviene
  l'operazione di vendita sottocosto;
         b)  con divieto assoluto di pubblicizzazione o
  propaganda dell'operazione per fini promozionali, sia prima
  che durante la vendita a prezzo inferiore al costo;
 
                               Pag. 4
 
         c)  per una durata non superiore ai venti giorni,
  salvo concessione di proroga da parte del sindaco o del
  presidente della regione o della provincia autonoma;
         d)  a condizione che i consumatori o gli utenti dei
  prodotti o dei servizi oggetto della vendita sottocosto
  conoscano le circostanze che la determinano, che vi sia
  l'indicazione nel luogo di vendita dei motivi che ne
  determinano la necessità e, infine, che siano riscontrabili
  gli estremi dell'avvenuta comunicazione di cui alla lettera
  a)  e la durata dell'operazione;
         e)  in caso di cessazione di attività e relativa
  messa in liquidazione dei beni o dei servizi; smaltimento di
  scorte di magazzino quando la merce è in giacenza da più del
  doppio dei tempi medi di rotazione; variazione di indirizzo
  commerciale o passaggio di proprietà dell'attività;
  inserimento nei mercati di un nuovo prodotto o di un nuovo
  servizio, e in altre ipotesi che abbiano carattere di
  necessità, inderogabilità o eccezionalità.
     2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve altresì
  provvedere ad abrogare espressamente ogni norma vigente in
  materia di vendita sottocosto che sia in contrasto con le
  disposizioni recate dalla presente legge ed a definire i
  criteri e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione
  delle disposizioni di cui all'articolo 1.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5078 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5078 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=018 PAGFIN=0004 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=507800 00 FASCIDC=13DDL5078 SORTNAV=0507800 000 00000 ZZDDLC5078 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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