Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60790
DDL5079-0002
Progetto di legge Camera n. 5079 - testo presentato - (DDL13-5079)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5079. TESTIPDL
...C5079.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5079 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le imprese del
  settore edile lamentano gravi difficoltà nel reperimento della
  manodopera.  I giovani disponibili a sostituire le vecchie leve
  che vanno in pensione sono sempre meno e sembra che si
  avvicini a questi mestieri solo chi non è capace di svolgere
  altro lavoro.  Nemmeno il ricorso all'inserimento di immigrati
  extracomunitari nel settore delle costruzioni, che per alcuni
  anni e in alcune zone del Paese è parsa la soluzione al
  problema, ha dato i risultati sperati, a causa della mancanza
  di personale qualificato.  Molte imprese edili, nell'ultimo
  decennio, sia per motivi economici sia perché non hanno
  trovato più sul mercato del lavoro la disponibilità di
  manodopera qualificata, sono ricorse, importandola
  generalmente dalle regioni meridionali, ad una quantità sempre
  crescente di squadre di cottimisti sotto la forma giuridica
  dell'impresa subappaltatrice.  Alcune di esse hanno introdotto
  una realtà di lavoro non regolare: si tratta di forme di
  caporalato e di sfruttamento della manodopera sempre più
  spesso fuori della legalità.  A volte queste squadre di
  subappaltatori sono portatrici di elevate capacità produttive,
  ma sempre più di frequente sono formate da persone che hanno
  intrapreso questo mestiere solo perché esiste una effettiva
  richiesta di lavoro, ma sono prive di qualsiasi conoscenza
  operativa ed esperienza di cantiere.  La conseguenza di tutto
  ciò è l'aumento sproporzionato ed incontrollato di incidenti
  ed infortuni sul lavoro.
     Nel settore dell'edilizia una delle cause della scarsa
  manodopera qualificata e del proliferare degli infortuni è la
  mancanza di una qualsiasi forma di obbligo, per chi vi accede,
 
                               Pag. 2
 
  di avere alcuna specifica qualifica.  Nemmeno un imprenditore
  ha l'obbligo di dimostrare la sua esperienza professionale o
  di avere conoscenze tali per poter avviare un'attività, cosa
  che invece avviene per chi vuole avviare un'attività di tipo
  commerciale.  In tale campo, quindi, il nostro Paese è anomalo
  rispetto all'Europa.  Infatti, in Germania, Francia,
  Inghilterra, Spagna, Portogallo e Grecia, per poter svolgere
  un'attività legata all'edilizia è necessario dimostrare la
  propria capacità attraverso la frequenza di corsi di
  formazione o attraverso l'esperienza lavorativa legata a tali
  corsi, a seconda del livello di professionalità che si vuole
  raggiungere.  In Italia invece nel settore delle costruzioni
  per intraprendere il mestiere o avviare un'attività
  imprenditoriale non occorre una particolare preparazione.
  Eppure quello dell'edilizia è un settore in cui, a causa della
  pericolosità del lavoro, sarebbe necessario avere una
  specifica qualifica per l'accesso, dimostrare di conoscere le
  tecniche del costruire, il cantiere ed i suoi pericoli nonché
  le leggi sulla sicurezza.  Pertanto, rendere obbligatoria anche
  nel nostro Paese la frequenza a corsi di formazione ed il
  superamento di un esame qualificante, prima di qualsiasi
  inserimento nel mercato del lavoro, consentirebbe, oltre che
  un avvicinamento a metodi formativi europei, un maggior
  controllo del lavoro non regolare e contribuirebbe a far
  conoscere i pericoli del cantiere e le norme sulla
  sicurezza.
     La presente proposta di legge mira quindi ad istituire un
  corso di formazione per edili con durata triennale, al quale
  si può accedere dopo aver frequentato la scuola media.
     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
  proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono
  determinati gli istituti professionali presso i quali possono
  svolgersi tali corsi di formazione.  Con successivo decreto del
  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
  pubblica istruzione, è emanato il regolamento di attuazione
  della legge contenente le disposizioni sull'ordinamento, sul
  funzionamento, sulle materie di insegnamento, nonché le norme
  per l'assunzione del personale ed il relativo trattamento
  economico.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
  sono altresì stabiliti gli orari ed i programmi delle materie
  di insegnamento, nonché le modalità di svolgimento
  dell'esame.
     Al termine del corso di formazione triennale saranno
  sostenuti gli esami per il conseguimento della qualifica di
  edile, al fine di poter dimostrare di avere una specifica
  preparazione e adeguate capacità per svolgere i mestieri
  legati alle costruzioni.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5079 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5079 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=507900 00 FASCIDC=13DDL5079 SORTNAV=0507900 000 00000 ZZDDLC5079 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati