| (Istituzione del corso di formazione professionale per
edili).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è autorizzata l'istituzione, presso gli
istituti professionali, di un corso di formazione
professionale per edili di durata triennale.
2. Al corso di formazione di cui al comma 1 possono
accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola
media.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati gli istituti professionali presso i
quali possono svolgersi i corsi di formazione per edili.
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