| (Regolamento di attuazione).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è emanato
il regolamento di attuazione della presente legge, che
stabilisce le norme relative all'ordinamento, al
funzionamento, alle materie di insegnamento e alle tasse
scolastiche, nonché le norme in materia di assunzione di
personale, di posti di ruolo di ogni ordine e grado e di
trattamento economico.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
altresì stabiliti gli orari ed i programmi delle materie di
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insegnamento, nonché i programmi di esame e le relative
modalità di svolgimento.
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