| Onorevoli Colleghi! - Molti pensionati, già
appartenenti ad amministrazioni civili e militari, non sono
venuti a conoscenza dei termini previsti dall'articolo 3 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la presentazione della
domanda di buonuscita, comprensiva di una quota dell'indennità
integrativa speciale, dei pubblici dipendenti cessati dal
servizio fino al giorno precedente la data di entrata in
vigore della legge (il 6 febbraio 1994). La citata legge n. 87
del 1994 non può essere ignorata; tuttavia, la complessità del
sistema normativo è tale che oggettivamente diviene
impossibile, specialmente per coloro che non hanno facile e
immediato accesso alle raccolte legislative, prendere
conoscenza di una frequente produzione di disposizioni spesso
contraddittorie.
Lo scopo della presente proposta di legge, quindi, è di
offrire una possibilità concreta ai pensionati che, non avendo
presentato la domanda di riliquidazione della buonuscita entro
il 30 settembre 1994, come stabilito dall'articolo 3 della
legge n. 87 del 1994, sono decaduti dal beneficio. E' giusto
che ad essi sia offerta un'altra opportunità, in modo che
possano avere gli stessi aumenti assegnati ai colleghi.
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