| 1. Le domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni,
possono essere presentate, a tutti gli effetti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le prestazioni, oggetto delle domande di cui al comma
1, devono essere erogate agli aventi diritto ed ai loro
legittimi eredi entro l'anno 2000.
| |