| 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
per dipendenti già cessati dal servizio alla data del 1^
dicembre 1984, per i quali non fossero ancora giuridicamente
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita o analogo trattamento alla data di entrata in
vigore della legge stessa, si intendono anche coloro che a
tale ultima data avevano presentato istanza in via
amministrativa per ottenere la riliquidazione del trattamento
di fine servizio per il computo dell'indennità integrativa
speciale nella base di calcolo.
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