Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60801
DDL5081-0002
Progetto di legge Camera n. 5081 - testo presentato - (DDL13-5081)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5081. TESTIPDL
...C5081.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5081 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - I recenti e gravi episodi di
  criminalità hanno messo in evidenza che la piaga dei sequestri
  di persona, lungi dall'essere stata debellata, ancora
  costituisce un pericolo per l'incolumità delle persone e per
  lo sviluppo economico e sociale.  A fronte di ciò si è
  evidenziata una grave debolezza dell'apparato statale nella
  lotta a questa forma di criminalità.
     Non si vogliono qui mettere in discussione l'impegno ed
  anche l'abnegazione dei magistrati e delle forze dell'ordine,
  cui anzi deve andare l'apprezzamento di tutti.  Ciò che si deve
  mettere in rilievo sono invece le insufficienze non solo
  organizzative e strutturali, ma anche di analisi e
  conoscitive, che non hanno consentito la prevenzione dei
  singoli episodi, ed hanno reso estremamente difficile le
  indagini.
     La carenza nella conoscenza e nel presidio del territorio,
  nella organizzazione, nei mezzi e nel numero delle forze
  dell'ordine, nonché nella raccolta di informazioni è avvertita
  come assenza dello Stato di fronte al problema della
  criminalità.  Bisogna dare atto che la società civile ha
  reagito con forza: numerose sono state le manifestazioni
  spontanee e le attestazioni di solidarietà agli ostaggi e alle
  loro famiglie.  E' evidente però che la mobilitazione non è di
  per sé sufficiente: ad essa deve seguire una risposta
  altrettanto forte e convinta dello Stato, delle regioni e
  degli enti locali.
 
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     I recenti episodi confermano che il fenomeno dei sequestri
  continua ad essere, a dispetto dei facili ottimismi degli
  ultimi anni, una forma specifica e stabile di delinquenza.  Se
  le tecniche del reato, che peraltro non richiedono grandi
  mezzi, sono rimaste sostanzialmente immutate, da una più
  attenta analisi emerge un mutamento del modello criminale di
  riferimento cosicché il nuovo non può essere compreso e
  combattuto con le categorie conoscitive del passato.  Si è
  infatti venuta delineando "una nuova criminalità, che si è
  sviluppata, arricchendosi di nuovi personaggi, talvolta
  reclutati in ambienti insospettabili: una criminalità che
  continua ad espandersi operando frequenti scambi con il grande
  traffico delle armi e con il narcotraffico" (Inaugurazione
  dell'anno giudiziario 1994, nel distretto della Sardegna.
  Relazione del procuratore generale Francesco Pintus, pagine
  20-21).
     Un tempo il sequestro assumeva i connotati di fase
  terminale di un processo organizzativo delinquenziale il cui
  ricavato veniva destinato al consumo personale e della
  famiglia.  Oggi esso si presenta forse come la fase di un
  "processo produttivo" teso alla provvista di mezzi finanziari
  da investire in nuove attività criminali (traffico di droga e
  di armi), i cui ulteriori proventi vengono a loro volta
  reinvestiti in attività "pulite".
     Si è ora in presenza di una criminalità più organizzata e
  ciò ha trovato i responsabili della sicurezza sociale
  (istituzioni e forze dell'ordine) probabilmente impreparati a
  comprenderla e non sufficientemente attrezzati a
  combatterla.
     La complessità e l'articolazione dei fenomeni presi in
  esame comportano, quindi, una risposta che deve coinvolgere
  tutti i livelli del potere statuale (Governo, Parlamento,
  magistratura).  Innanzitutto, il dibattito per la costruzione
  di un sistema efficace antisequestri non deve essere
  influenzato dalle spinte emozionali e dalla contingenza
  dell'emergenza.  Si deve restare dentro i confini dell'analisi
  scientifica del fenomeno per capirlo e degli strumenti
  investigativi e normativi più adeguati per combatterlo.  La
  discussione deve quindi uscire dal binario che porta alla
  disarticolazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
  82.  Sarebbe un errore, sulla spinta degli sviluppi drammatici
  degli ultimi sequestri di persona, smantellare l'architettura
  normativa in esame.  I numeri, d'altra parte, hanno dimostrato
  che la legge ha dato i suoi frutti, perché ha creato una
  deterrenza che ha depotenziato la spinta criminale verso
  questo tipo di reato.  Il problema è quindi quello di mettere a
  frutto le esperienze e di ragionare sulle migliori soluzioni
  da assumere.  L'inasprimento delle pene invocato da molti,
  l'utilità della sanzione e la sua potenziale capacità di
  produrre effetti positivi agendo anche con un regime
  carcerario nel quale non sono previsti sconti e dove il tipo
  di detenzione concede molto poco alla cosiddetta "qualità
  della vita detentiva" non appaiono sufficienti a garantire una
  risposta risolutiva se non saranno anche accompagnati da forti
  strumenti di prevenzione.
     Lo strumento del blocco dei beni della famiglia del
  sequestrato, pur avendo prodotto una diminuzione quantitativa
  del reato, non ha risolto tutti i problemi.  L'esperienza,
  infatti, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di modificare
  questa disposizione potendosi far risalire alla sua
  applicazione nelle forme attuali l'allungamento dei tempi del
  sequestro favorito soprattutto dal coinvolgimento costante dei
  latitanti i quali, nella generalità dei casi, si sono occupati
  della custodia dell'ostaggio.  Inoltre, la rigidità del blocco
  dei beni imposta dalla normativa vigente ha spesso portato i
  familiari dei sequestrati a rifiutare ogni forma di
  collaborazione con l'autorità giudiziaria; ad aprire canali
  segreti di trattativa tramite terzi talora collusi con i
  rapitori ed a cercare di reperire la somma richiesta per la
  liberazione anche presso ambienti criminali o comunque in
  forme illecite.
     La legge, quindi, non deve essere cancellata poiché
  contiene forti elementi di validità e di efficacia, ma deve
  essere corretta, migliorata e perfezionata.  Il blocco dei beni
  deve essere mantenuto per la acclarata capacità deterrente che
 
                               Pag. 3
 
  ha espresso.  Bisogna tuttavia introdurre elementi di
  flessibilità affidati alla valutazione dell'autorità
  giudiziaria, finalizzati a garantire la incolumità
  dell'ostaggio e la sua liberazione.
     Il superamento del concetto di obbligatorietà del
  mantenimento del sequestro dei beni richiede una convinta e
  trasparente collaborazione dei familiari dell'ostaggio con
  l'autorità giudiziaria; abbisogna, altresì, della
  legittimazione dell'intervento di terze persone che, per
  conoscenza dei luoghi e delle diverse situazioni sociali,
  siano in condizione di instaurare canali di contatto con i
  rapitori per verificare le condizioni dell'ostaggio ed
  ottenerne la liberazione.
     Devono, invece, essere colmate le forti lacune della legge
  in tema di prevenzione del reato.  Essa, infatti, non contiene
  norme finalizzate a colpire la rendita criminale a valle, cioè
  incidendo nei patrimoni accumulati in modo sospetto e comunque
  non giustificabile.  Se è diventato vivace, a volte perfino
  duro, il confronto sui sistemi per arginare i sequestri mentre
  si consumano, c'è stato invece uno strano ed incomprensibile
  disinteresse verso una linea strategicamente fondamentale in
  prospettiva.  Questa situazione impone un ripensamento radicale
  dell'organizzazione delle forze di polizia per fronteggiare il
  fenomeno dei sequestri di persona.  Prima di tutto, per
  rispondere alla nuova organizzazione delle bande fondata sulle
  specializzazioni, si deve privilegiare la filosofia della
  specializzazione e dell'unificazione delle intelligenze, delle
  sapienze e delle conoscenze investigative con la costituzione
  di una apposita banca dati nazionale.  Convogliare, insomma, in
  un'unica struttura stabile, alle dirette dipendenze della
  procura distrettuale antimafia, gli specialisti della Polizia
  di Stato, dei Carabinieri e del Corpo della guardia di
  finanza.  Un organismo dotato di mezzi e di tecnologie, nel
  quale i Corpi di polizia devono riversare tutte le
  informazioni in loro possesso sul mondo dei sequestri.  Anche i
  servizi di informazione devono dare il loro contributo di
  conoscenza.  Si avrebbe così una struttura dotata di una
  memoria storica ed allo stesso tempo agile e flessibile, in
  grado di fare prevenzione attraverso il continuo monitoraggio
  degli ambienti nei quali matura il sequestro di persona a fine
  di estorsione.  In questo modo si potenziano inoltre le
  capacità investigativa e repressiva.  Da questa struttura
  interforze, poi, dovrebbero partire tutte le indicazioni per
  verificare la formazione e la reale consistenza di patrimoni
  sospetti.  Un passaggio obbligato per colpire a valle la
  rendita illegale che nasce dai sequestri.
     Un altro delicato passaggio nella lotta preventiva a
  questo tipo di criminalità deve essere individuato nel
  rinnovato e riorganizzato impegno dello Stato nella cattura
  dei latitanti, forse anche introducendo elementi e strumenti
  che possano favorire la loro costituzione: inoltre, devono
  essere introdotte nell'ordinamento norme anche emergenziali,
  poiché ci si trova in presenza di fatti di rilevante gravità
  sociale, che precludono alle persone condannate per questo
  reato di fruire delle condizioni premiali della legislazione
  penitenziaria che hanno dimostrato essere per questi soggetti
  la premessa per la latitanza e per la reiterazione del reato.
  Da queste riflessioni e dal confronto proficuo e positivo con
  le Presidenze del Consiglio dei ministri e della giunta della
  regione autonoma Sardegna e con il Comitato contro i sequestri
  di persona costituitosi in Sardegna con la partecipazione di
  sequestrati e di loro familiari, di associazioni ed
  organizzazioni culturali, religiose e sociali, è maturata la
  iniziativa della presente proposta di legge che reca modifiche
  al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.  Innanzitutto
  (articolo 1), il reato già sistematicamente collocato tra i
  delitti contro il patrimonio è stato inserito tra i delitti
  contro la persona, al fine di sottolinearne, rispetto alla
  precedente previsione, la gravità estremamente rilevante e la
  conseguente particolare tutela anche con l'aumento delle
  pene.
     L'articolo 2 determina, aumentandole, le pene per le varie
  modalità di commissione e di consumazione del reato; nel
  contempo, favorisce la dissociazione e la concreta e fruttuosa
 
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  collaborazione con consistenti riduzioni delle pene edittali
  al fine di contrastare la consumazione del reato e garantire
  la tutela della vita e della incolumità dell'ostaggio.
     La presente proposta di legge (articolo 3) mantiene il
  principio del blocco dei beni riconoscendone la validità e la
  efficacia; introduce, però, la possibilità di modificazione
  della misura finalizzandola, con la fattiva collaborazione dei
  familiari dell'ostaggio con l'autorità giudiziaria, alla
  liberazione della persona sequestrata.  La norma prevede,
  altresì, la collaborazione di terze persone incaricate di
  effettuare il pagamento, note all'autorità giudiziaria e per
  l'effetto non perseguibili a sensi dell'articolo 3 del citato
  decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 82 del 1991.
     Gli articoli 5 e 6 prevedono la istituzione di un nucleo
  permanente interforze con il coordinamento delle direzioni
  distrettuali antimafia.  La continuità dell'azione del nucleo,
  la cui operatività è stata finora collegata alla commissione
  del reato, consentirà di dispiegare una forte prevenzione per
  la effettiva possibilità di seguire ed approfondire la
  mentalità e le abitudini degli ambienti sociali più
  interessati alla commissione del reato; eviterà altresì gli
  avvicendamenti del personale che, nell'esperienza, non hanno
  rappresentato un valido sostegno di indagine.
     Gli articoli 7 e 8 tendono a garantire l'effettività della
  pena in relazione alla durata ed alle modalità di espiazione;
  di qui l'applicazione del regime dell'articolo 41- bis
  della legge n. 354 del 1975 e l'esclusione per parte della
  pena dei benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario.
     Con l'articolo 9 si prevede l'applicazione della legge n.
  575 del 1965 (cosiddetta "legge Rognoni-La Torre") nei
  confronti di soggetti che possono essere ritenuti appartenenti
  ad associazioni costituite per commettere il reato di
  sequestro di persona, effettuando accertamenti sul patrimonio
  e procedendo al sequestro e alla successiva confisca dei beni
  se ritenuti illecitamente accumulati.
     L'articolo 10 tende a garantire la segretezza degli
  elementi di indagine e delle informazioni raccolte prevedendo
  l'aumento delle pene indicate dall'articolo 326 del codice
  penale nei confronti di coloro che rivelano notizie; le pene
  sono ulteriormente aumentate nei confronti dei pubblici
  ufficiali.
     L'articolo 11 rinconosce l'effettiva rilevanza sociale del
  danno subìto dalla persona sequestrata e dai familiari che
  hanno dovuto procedere al pagamento con modalità note
  all'autorità giudiziaria; prevede pertanto l'emanazione di
  norme finalizzate alla detrazione delle somme effettivamente
  corrisposte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche (IRPEF).
     In conclusione, la presente proposta di legge mira,
  tenendo conto delle esperienze di questi anni, spesso
  tragicamente concluse, ad approntare un più incisivo impianto
  normativo in tema di sequestri di persona a scopo di
  estorsione, colmando le lacune evidenziate dall'applicazione
  del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991; ad instaurare una
  proficua collaborazione tra i familiari dell'ostaggio e
  l'autorità giudiziaria; ad introdurre strumenti di efficace
  funzione preventiva; a rendere effettiva la espiazione della
  pena per impedire che le persone condannate per questo reato
  possano, fruendo dei benefìci penitenziari, reiterarne la
  commissione.
 
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