| 1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 605- bis. - (Sequestro di persona a scopo di
estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione di anni
trenta.
Se il colpevole cagiona o comunque deriva dal sequestro la
morte della persona sequestrata si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, consente
alla persona sequestrata di riacquistare incolume la libertà è
punito con la reclusione di anni ventuno. Se non viene
conseguito il prezzo della liberazione la pena è ridotta da un
terzo alla metà. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della
reclusione di anni diciotto.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera al di fuori dei casi previsti dal terzo
comma, ed aiuta concretamente l'autorità giudiziaria o
l'autorità di polizia nella raccolta di prove decisive per la
individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da
quindici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo a due terzi.
Fuori dai casi previsti dal quarto comma, quando ricorrono
circostanze attenuanti la pena dell'ergastolo è sostituita
dalla reclusione non inferiore di anni ventiquattro. Se
concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per
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effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a quindici
anni nella ipotesi di cui al primo comma ed a dieci anni negli
altri casi previsti dal presente articolo.
I limiti di pena previsti nel quinto comma possono essere
superati quando ricorrono le attenuanti di cui ai commi terzo
e quarto".
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