| 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Il pubblico ministero e le persone
indicate nel comma 1 dell'articolo 1 possono richiedere che
sia autorizzata la disposizione di beni, di denaro e di altre
utilità per il pagamento della somma richiesta per la
liberazione della persona sequestrata. Con la richiesta devono
essere indicate la persona o le persone incaricate di
effettuare il pagamento.
2. Il giudice provvede, sentito il pubblico
ministero, quando la richiesta è fatta dalle persone indicate
al comma 1 dell'articolo 1.
3. Nei confronti della persona o delle persone
autorizzate a trattare ed a effettuare il pagamento della
somma richiesta per la liberazione della persona sequestrata
non è applicabile l'articolo 3, comma 1".
| |