| 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è
sostituito dal seguente:
" 2. Per le esigenze connesse all'attività di
prevenzione ed alle indagini concernenti delitti di sequestro
di persona a scopo di estorsione sono costituiti nuclei
permanenti interforze, cui si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203".
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