| 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'articolo 5 della
presente legge, è aggiunto il seguente:
"2- bis. I nuclei interforze di cui al comma 2 sono
costituiti da soggetti appartenenti alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.
I nuclei operano con il coordinamento di un magistrato
assegnato alla direzione distrettuale antimafia".
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