| 1. Al comma 1 dell'articolo 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "I detenuti per i reati di cui
all'articolo 605- bis del codice penale possono essere
ammessi alle misure alternative solo dopo aver espiato
effettivamente due terzi della pena inflitta e nel caso della
pena dell'ergastolo almeno ventisei anni di reclusione".
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