| 1. All'articolo 41- bis della legge 16 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2- ter. Le disposizioni di cui al comma 2- bis
devono essere applicate alle persone condannate per il reato
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di cui all'articolo 605- bis del codice penale per i
periodi indicati all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4- bis della presente legge".
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