| 1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, si applicano a coloro nei cui
confronti sussitono fondati motivi per ritenere che
appartengano o abbiano appartenuto ad associazioni per
delinquere costituite allo scopo di commettere il delitto di
cui all'articolo 605- bis del codice penale.
| |