| 1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia, emana,
con proprio decreto, norme finalizzate alla detrazione, in
tutto o in parte, dalla dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche delle somme effettivamente versate ai fini del
rilascio dell'ostaggio, ai sensi dell'articolo 1- bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge.
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