| (Composizione).
1. La Commissione è composta da dodici deputati e da
dodici senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica su indicazione dei gruppi parlamentari, in modo da
garantire la rappresentanza di tutti i gruppi costituiti in un
almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro
consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo
interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
| |