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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60819
DDL5082-0005
Progetto di legge Camera n. 5082 - testo presentato - (DDL13-5082)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5082. TESTIPDL
...C5082.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5082 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Compiti). 
     1.  La Commissione, prima dell'avvio dei lavori, approva, a
  maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento
  interno comprensivo delle norme per le audizioni e le
  testimonianze.
     2.  La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
  gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
  giudiziaria.
     3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni la
  Commissione può avvalersi dell'opera e della collaborazione di
  agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
  qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di
  esperti di sua scelta.
     4.  La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
  svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria.  Per gli
 
                               Pag. 6
 
  accertamenti di propria competenza riguardanti fatti o persone
  oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può
  inoltre chiedere all'autorità giudiziaria l'accesso ai
  relativi atti, documenti ed informazioni.  La Commissione ha
  inoltre accesso alla lettura degli atti:
         a)  della Commissione parlamentare di inchiesta
  sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
  (AIMA);
         b)  del Comitato parlamentare per i servizi di
  informazione e sicurezza per il segreto di Stato,
  limitatamente ai documenti riguardanti il Corpo della guardia
  di finanza.
     5.  Le singole sedute della Commissione possono essere
  pubbliche quando la maggioranza dei suoi componenti lo
  dispone.
     6.  I componenti della Commissione, i funzionari, il
  personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
  stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
  o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
  conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
  obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
  gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia
  stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione
  medesima abbia vietato la divulgazione.
     7.  La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
  mesi dalla data della sua costituzione.  Al termine dei lavori
  la Commissione presenta al Presidente del Senato della
  Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati una
  relazione finale sull'esito delle indagini svolte, sulla quale
  non è possibile porre il segreto.
 
DATA=980708 FASCID=DDL13-5082 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5082 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=021 PAGFIN=0006 RIGFIN=031 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=508200 00 FASCIDC=13DDL5082 SORTNAV=0508200 000 00000 ZZDDLC5082 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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