| (Compiti).
1. La Commissione, prima dell'avvio dei lavori, approva, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento
interno comprensivo delle norme per le audizioni e le
testimonianze.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la
Commissione può avvalersi dell'opera e della collaborazione di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di
esperti di sua scelta.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli
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accertamenti di propria competenza riguardanti fatti o persone
oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può
inoltre chiedere all'autorità giudiziaria l'accesso ai
relativi atti, documenti ed informazioni. La Commissione ha
inoltre accesso alla lettura degli atti:
a) della Commissione parlamentare di inchiesta
sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA);
b) del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza per il segreto di Stato,
limitatamente ai documenti riguardanti il Corpo della guardia
di finanza.
5. Le singole sedute della Commissione possono essere
pubbliche quando la maggioranza dei suoi componenti lo
dispone.
6. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia
stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione
medesima abbia vietato la divulgazione.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla data della sua costituzione. Al termine dei lavori
la Commissione presenta al Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati una
relazione finale sull'esito delle indagini svolte, sulla quale
non è possibile porre il segreto.
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