| 1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, destina fino al 50 per cento delle proprie
disponibilità alle istanze presentate dai giovani agricoltori
di età inferiore ai quaranta anni. Le regioni possono
stipulare convenzioni con la citata Cassa per attuare
programmi, e erogare singoli finanziamenti, in comune.
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