| 1. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le aziende a partecipazione pubblica sono
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autorizzati a concedere senza formalità ai giovani
imprenditori agricoli di età inferiore ai quaranta anni, e ai
giovani disoccupati di età inferiore a quaranta anni, singoli
o associati, aspiranti imprenditori agricoli, i beni mobili e
immobili di cui dispongono, mediante concessione gratuita.
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