| 1. I giovani agricoltori di cui all'articolo 2, singoli o
associati, che dimostrano l'avvio di un'attività produttiva
tramite l'affitto di fondi rustici di cui dispongono gli enti
locali possono beneficiare con priorità delle provvidenze in
favore della formazione della piccola proprietà contadina di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121, con ulteriore sgravio contributivo a carico delle
regioni.
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