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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60831
DDL5084-0002
Progetto di legge Camera n. 5084 - testo presentato - (DDL13-5084)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5084. TESTIPDL
...C5084.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5084 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 4 novembre
  1997, n. 396, ha modificato il decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di
  rappresentatività sindacale.  In particolare il decreto
  legislativo n. 396 del 1997 ha sostituito l'articolo 45 del
  decreto legislativo n. 29 del 1993 con un nuovo testo
  intitolandolo " Contratti collettivi nazionali ed
  integrativi ".
     Nel comma 3 del nuovo articolo 45 del decreto legislativo
  n. 29 del 1993, il legislatore ha disposto l'obbligo di
  prevedere discipline distinte nell'ambito della contrattazione
  collettiva di comparto a favore di quelle figure professionali
  che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti
  di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
  tecnico-scientifici e di ricerca.  La volontà del legislatore
  di far sì che i direttivi non siano confusi con altre
  professionalità, sulle quali non cadono le attribuzioni e le
  responsabilità che l'articolo 97 della Costituzione prevede
  quando interviene sui funzionari pubblici, appare del tutto
  evidente poiché tale disciplina riguarderà ovviamente non solo
  la parte economica ma anche quella giuridica dei contratti di
  comparto.  Ciò che, invece, non appare esplicito nel comma 3
  del citato articolo 45 e in nessun altro punto del decreto
  legislativo n. 396 del 1997 è come debba essere affrontato il
  problema della rappresentatività per tali figure professionali
 
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  oggetto di una disciplina a sè stante.  E' bene precisare che i
  funzionari che svolgono in posizione di elevata responsabilità
  compiti di direzione non possono che appartenere agli attuali
  livelli per i quali è previsto il possesso del diploma di
  laurea per entrare nella pubblica amministrazione.  Inoltre
  bisogna mettere in evidenza che gli ex appartenenti alla
  carriera direttiva attualmente collocati nei sopra menzionati
  livelli svolgono in tutti i comparti compiti di alta
  professionalità (direzione di carceri, direzione di comuni con
  meno di 15 mila abitanti, direzione di aeroporti, eccetera) e
  che, in taluni settori (vedi Ministero delle finanze)
  svolgono, per espressa volontà di legge, in assenza di
  dirigenti, funzioni dirigenziali e, in assenza di legge,
  svolgono tali funzioni anche in altri Ministeri (della difesa,
  eccetera).
     Le alte professionalità sarebbero ingiustamente
  penalizzate ai fini della rappresentatività se si adottasse
  anche per loro - a fronte della prevista distinta disciplina -
  un sistema che impedisse di calcolare la relativa percentuale
  di iscritti solo nell'ambito della categoria, come avviene
  giustamente per la dirigenza, per i corpi militarizzati,
  comprese le Forze di polizia, e come normalmente accade in
  ambito europeo.  Se di comprendono nella percentuale, che
  dovrebbe essere specifica della sindacalizzazione delle alte
  professionalità, anche le altre categorie del comparto (di
  concetto, esecutive ed ausiliarie) una rappresentatività
  reale, nel settore pubblico, relativa alle citate
  professionalità che sfiora punte del 50 per cento, viene
  diluita sino a non fare raggiungere la soglia prevista per il
  riconoscimento della rappresentatività sindacale (determinata
  nel 5 per cento delle deleghe).
     La volontà del legislatore appare, però, a nostro avviso
  comunque chiara in materia di rappresentatività poiché non si
  sarebbe certamente disposta una disciplina distinta se poi, al
  momento della definizione, fossero rimaste assenti tutte
  quelle organizzazioni sindacali che storicamente per i
  settimi, gli ottavi e i noni livelli raggiungono soglie di
  rappresentatività in certi casi del 50 per cento, poiché
  vedono tra i loro iscritti circa il 50 per cento dei direttivi
  sindacalizzati.  Il legislatore, a nostro avviso, ha voluto,
  quindi, risolvere con la previsione della distinta disciplina
  anche il problema della rappresentatività calcolata con
  riferimento esclusivo a tali figure professionali, poiché in
  caso contrario (calcolando cioè la rappresentatività dal terzo
  al nono livello dei dipendenti pubblici) la distinta
  disciplina sarebbe contrattata e definita in assenza appunto
  di quelle organizzazioni sindacali storiche, rappresentative
  delle figure professionali di cui trattasi, che con tale
  metodo globale di calcolo raggiungerebbero solo una soglia di
  circa il 3 per cento.
     Riteniamo perciò necessaria, e non solo opportuna,
  un'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 45 del
  decreto legislativo n. 29 del 1993 che permetta di fare
  accedere alla contrattazione per la distinta disciplina non
  solo quelle organizzazioni che soddisfano la soglia del 5 per
  cento calcolata a livello di comparto ma anche quelle
  organizzazioni che raggiungono tale soglia nell'ambito del
  personale interessato alla distinta disciplina.  Nel caso
  contrario, infatti, la distinta disciplina sarebbe definita in
  assenza di quelle organizzazioni sindacali alle quali le alte
  professionalità aderiscono, rendendole concretamente
  rappresentative.
 
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