| Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, ha modificato il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di
rappresentatività sindacale. In particolare il decreto
legislativo n. 396 del 1997 ha sostituito l'articolo 45 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 con un nuovo testo
intitolandolo " Contratti collettivi nazionali ed
integrativi ".
Nel comma 3 del nuovo articolo 45 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, il legislatore ha disposto l'obbligo di
prevedere discipline distinte nell'ambito della contrattazione
collettiva di comparto a favore di quelle figure professionali
che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti
di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico-scientifici e di ricerca. La volontà del legislatore
di far sì che i direttivi non siano confusi con altre
professionalità, sulle quali non cadono le attribuzioni e le
responsabilità che l'articolo 97 della Costituzione prevede
quando interviene sui funzionari pubblici, appare del tutto
evidente poiché tale disciplina riguarderà ovviamente non solo
la parte economica ma anche quella giuridica dei contratti di
comparto. Ciò che, invece, non appare esplicito nel comma 3
del citato articolo 45 e in nessun altro punto del decreto
legislativo n. 396 del 1997 è come debba essere affrontato il
problema della rappresentatività per tali figure professionali
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oggetto di una disciplina a sè stante. E' bene precisare che i
funzionari che svolgono in posizione di elevata responsabilità
compiti di direzione non possono che appartenere agli attuali
livelli per i quali è previsto il possesso del diploma di
laurea per entrare nella pubblica amministrazione. Inoltre
bisogna mettere in evidenza che gli ex appartenenti alla
carriera direttiva attualmente collocati nei sopra menzionati
livelli svolgono in tutti i comparti compiti di alta
professionalità (direzione di carceri, direzione di comuni con
meno di 15 mila abitanti, direzione di aeroporti, eccetera) e
che, in taluni settori (vedi Ministero delle finanze)
svolgono, per espressa volontà di legge, in assenza di
dirigenti, funzioni dirigenziali e, in assenza di legge,
svolgono tali funzioni anche in altri Ministeri (della difesa,
eccetera).
Le alte professionalità sarebbero ingiustamente
penalizzate ai fini della rappresentatività se si adottasse
anche per loro - a fronte della prevista distinta disciplina -
un sistema che impedisse di calcolare la relativa percentuale
di iscritti solo nell'ambito della categoria, come avviene
giustamente per la dirigenza, per i corpi militarizzati,
comprese le Forze di polizia, e come normalmente accade in
ambito europeo. Se di comprendono nella percentuale, che
dovrebbe essere specifica della sindacalizzazione delle alte
professionalità, anche le altre categorie del comparto (di
concetto, esecutive ed ausiliarie) una rappresentatività
reale, nel settore pubblico, relativa alle citate
professionalità che sfiora punte del 50 per cento, viene
diluita sino a non fare raggiungere la soglia prevista per il
riconoscimento della rappresentatività sindacale (determinata
nel 5 per cento delle deleghe).
La volontà del legislatore appare, però, a nostro avviso
comunque chiara in materia di rappresentatività poiché non si
sarebbe certamente disposta una disciplina distinta se poi, al
momento della definizione, fossero rimaste assenti tutte
quelle organizzazioni sindacali che storicamente per i
settimi, gli ottavi e i noni livelli raggiungono soglie di
rappresentatività in certi casi del 50 per cento, poiché
vedono tra i loro iscritti circa il 50 per cento dei direttivi
sindacalizzati. Il legislatore, a nostro avviso, ha voluto,
quindi, risolvere con la previsione della distinta disciplina
anche il problema della rappresentatività calcolata con
riferimento esclusivo a tali figure professionali, poiché in
caso contrario (calcolando cioè la rappresentatività dal terzo
al nono livello dei dipendenti pubblici) la distinta
disciplina sarebbe contrattata e definita in assenza appunto
di quelle organizzazioni sindacali storiche, rappresentative
delle figure professionali di cui trattasi, che con tale
metodo globale di calcolo raggiungerebbero solo una soglia di
circa il 3 per cento.
Riteniamo perciò necessaria, e non solo opportuna,
un'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 45 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 che permetta di fare
accedere alla contrattazione per la distinta disciplina non
solo quelle organizzazioni che soddisfano la soglia del 5 per
cento calcolata a livello di comparto ma anche quelle
organizzazioni che raggiungono tale soglia nell'ambito del
personale interessato alla distinta disciplina. Nel caso
contrario, infatti, la distinta disciplina sarebbe definita in
assenza di quelle organizzazioni sindacali alle quali le alte
professionalità aderiscono, rendendole concretamente
rappresentative.
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