| 1. La disciplina distinta prevista dal comma 3
dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, a favore delle figure professionali
che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti
di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico-scientifici e di ricerca, deve interpretarsi nel senso
che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono
prevedere per tali figure professionali norme distinte e
separate rispetto alle altre figure professionali di comparto.
Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle
organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di
rappresentatività sindacale stabilite dall'articolo 47- bis
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, anche le organizzazioni sindacali
che esclusivamente in relazione alle figure professionali in
questione raggiungono una soglia di rappresentatività non
inferiore al 5 per cento con riferimento al solo dato
associativo.
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