| 1. Il Ministero per le politiche agricole promuove la
valorizzazione delle produzioni zootecniche mediante il
recupero del patrimonio bovino e ovicaprino, e dell'ambiente
rurale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a definire, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, programmi volti
alla promozione delle produzioni zootecniche e all'aumento
della sicurezza per il consumatore.
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