| 1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 2, devono
prevedere:
a) iniziative che mirano alla valorizzazione delle
produzioni tipiche del territorio nazionale;
b) adeguamento e modernizzazione delle aziende
zootecniche per la produzione di carne, latte e suoi
derivati;
c) azioni complementari al completamento dei piani
di eradicazione a carattere zoonosico e diffusivo;
d) realizzazione dell'anagrafe delle produzioni
zootecniche collegata con le banche dati sanitarie, ai sensi
del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
| |