| 1. Alle aziende zootecniche soggette alle misure previste
dalle disposizioni vigenti in materia di eradicazione della
brucellosi, tubercolosi e leucosi, al fine di raggiungere
condizioni idonee alla completa ripresa dell'attività di
allevamento, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) contributi per capi macellati calcolati sulla
differenza fra valore commerciale e prezzo ricavato dalla
macellazione degli stessi;
b) contributi per l'acquisto di animali da rimonta
per le aziende sottoposte a macellazione dei capi infetti o
sospetti di contaminazione delle malattie oggetto dei piani di
eradicazione. A tale fine le aziende devono predisporre
specifici programmi di macellazione, approvati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
| |