| 1. Alle aziende zootecniche soggette, ai sensi delle
disposizioni vigenti, all'obbligo di intraprendere radicali
interventi strutturali per adeguarsi ai requisiti
igienico-sanitari previsti dalla normativa europea, sono
concessi contributi fino alla misura del 50 per cento delle
spese sostenute.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì
riconosciute alle aziende che intendano ottimizzare le
dotazioni igienico-sanitarie delle strutture.
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