| 1. Le agevolazioni e i contributi di cui agli articoli 3,
4 e 5 sono erogati entro novanta giorni dalla approvazione dei
programmi regionali di promozione della qualità delle
produzioni ed entro novanta giorni dalla approvazione del
piano di abbattimento dei capi infetti o contaminati e della
sostituzione degli stessi con animali provenienti da aziende
ufficialmente indenni.
2. Alle aziende che non abbiano provveduto alla
identificazione e alla registrazione degli animali ai sensi
del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, non sono riconosciute le
agevolazioni di cui alla presente legge né altri contributi o
indennizzi.
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