| 1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1 le
aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare
convenzioni con veterinari operanti in regime
libero-professionale, singoli o associati, in modo da
assicurare una costante assistenza nella esecuzione dei piani
di risanamento nelle circoscrizioni territoriali nelle quali
la bonifica sanitaria presenta particolari difficoltà a causa
della diffusione della brucellosi, della tubercolosi e della
leucosi.
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