| 1. Il Ministro per le politiche agricole provvede, con
proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione dei fondi per il
finanziamento dei programmi presentati dalle regioni e dalle
province autonome, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
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ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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