| 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 49 della legge 30
aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:
"Ai fini di cui al primo comma, il periodo compreso tra la
data di ammissione a scuole militari legalmente riconosciute e
la data di proscioglimento della ferma volontaria è equiparato
al servizio militare ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa. L'accreditamento è disposto
dall'ente previdenziale su richiesta dell'interessato".
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