| 1. Sono previsti benefìci nella forma della partecipazione
finanziaria una tantum per ogni uscita nei parchi
nazionali, predisposta dalle scuole italiane, di almeno
quattro giorni che prevedono pernottamento e soggiorno nei
centri dei parchi nazionali.
2. Le Ferrovie dello Stato Spa, con intese da
sottoscrivere con i Ministeri dell'ambiente e della pubblica
istruzione, coordineranno i trasporti verso e da i centri
interessati dei parchi con tariffe fortemente agevolate.
3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi
nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole
per le finalità della presente legge sono disposti sconti
fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 60
per cento.
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