| 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per gli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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