| Onorevoli Colleghi! - E' un dato di comune,
mortificante, esperienza la crisi apparentemente irrisolubile
che attanaglia l'amministrazione della giustizia civile nel
nostro Paese. Le statistiche sulla "velocità" di definizione
del contenzioso civile sono fulgidi esempi dell'impotenza
dello Stato nell'assicurare ai propri cittadini un servizio
essenziale, quale quello della risoluzione dei conflitti tra
parti private. Invero, ancora più desolante è il quadro che
emerge dall'esame delle statistiche relative all'esecuzione
civile: un cittadino non solo deve aspettare qualche lustro
per vedere affermato definitivamente il suo diritto, ma poi
deve infilarsi - se vuole vederne la concreta realizzazione -
in un altro buco nero, quale quello dell'esecuzione
forzata.
A fronte dello sfascio della giustizia civile, che si
traduce in un serio vulnus alla credibilità dello Stato,
si è da sempre attuata la politica dei "pannicelli caldi",
delle novelle, degli interventi settoriali e non coordinati,
così che il nostro codice di procedura civile si presenta
sempre più come la stratificazione di interventi non
coordinati, spesso condizionati dalle logiche corporative dei
settori di volta in volta coinvolti. Non è più un codice
nell'accezione propria e tradizionale del termine: è, ormai,
la giustapposizione di norme irriducibili ad unità, se non
attraverso veri e propri esercizi di anatomia giuridica.
Ormai irrimediabilmente nell'opinione pubblica è passato
il messaggio che affidarsi alla giustizia civile amministrata
dallo Stato è una vera iattura, perché congela sine die
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la risoluzione di una vicenda conflittuale che, invece, per le
parti interessate, è sempre di capitale importanza e di
particolare urgenza, anche quando involge questioni
sostanziali di modesto spessore o di infimo valore
economico.
La crisi della giustizia civile ha fatto sì che essa
sempre più si caratterizzasse come giustizia dei "poveri".
Coloro che "possono" ormai da tempo hanno scelto di ricorrere
ai giudizi arbitrali, certamente onerosi dal punto di vista
economico, ma idonei ad assicurare la definizione delle
vertenze nel volgere di qualche mese.
Nella percezione del comune utente della giustizia, ciò
che sconforta nella disciplina del processo civile è la
constatazione che i rinvii tra un'udienza e l'altra sono
insopportabilmente lunghi. Se a ciò si somma il dato che per
incardinare nell'intero suo contenuto (di domande e mezzi di
prova) un processo occorrono tre udienze (prima comparizione,
trattazione e richieste istruttorie), si comprende che per far
partire un giudizio civile - in sedi giudiziarie dai rinvii
nemmeno troppo "lunghi" - occorrono non meno di un paio di
anni! In due anni, cioè, le parti hanno precisato tutto quello
che c'era da precisare, domandato tutto quello che potevano
domandare, ma la definizione della lite è tutta ancora da
determinare.
In tutto questo, peraltro, è la classe forense a dover
esercitare una funzione di cuscinetto tra i diversi attori del
sistema, da un lato l'utenza del "servizio giustizia"
comprensibilmente vorrebbe una definizione sollecita delle
proprie questioni, dall'altro la magistratura civile,
cronicamente in carenza di organico, ha la necessità di
diluire il calendario delle udienze per far fronte al
sovraccarico determinato dall'arretrato.
Si è ritenuto di individuare nelle modifiche legislative
definite dalla presente proposta di legge una possibile
soluzione dello specifico problema della esasperante durata
delle controversie civili. Non per colpevolizzare la classe
dei magistrati, ma per richiamare tutti gli interpreti
professionali della funzione giustizia (avvocati e giudici)
alla necessità di rendere sollecita la definizione delle
pendenze in materia civile. Da un lato il giudice saprà che
oltre una certa data non può andare nel fissare un rinvio,
dall'altro l'avvocato ha uno strumento vero per pretendere una
decisione - quale che sia - se non in tempi ragionevoli,
almeno non così dilatata nel tempo da aver fatto dimenticare
la vera ed effettiva materia del contendere. Chi ha un minimo
di contezza delle cose della giustizia sa di cause che si
definiscono dopo venticinque anni oppure di processi che si
interrompono una decina di volte (e dieci volte vanno
riassunti) per la morte dell'una o dell'altra parte o dei loro
procuratori: in un giudizio che dura venti anni tali evenienze
sono tutt'altro che da escludere.
Si deve, infine, precisare che le disposizioni normative,
che sottoponiamo alla vostra attenzione, non hanno alcun
particolare carattere di novità. La loro unica portata
innovativa può rinvenirsi nell'eliminazione della classica
anomalia italica della "norma senza sanzione".
L'obbligo di fissare le udienze entro un termine non
superiore (si badi bene) a quindici giorni è già contenuto nel
codice di procedura civile, all'articolo 81 delle disposizioni
per l'attuazione. Con tutta evidenza, però, si tratta non di
una norma vera e propria, ma di una semplice
"raccomandazione", non essendovi alcuna sanzione della sua
eventuale violazione.
Non si è voluto, in conclusione, punire qualcuno, ma
semplicemente fare in modo che una norma di legge valga in
quanto tale, quale comando cogente e non come semplice
raccomandazione di uno Stato bonario ed indifferente pater
familias.
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