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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60854
DDL5088-0002
Progetto di legge Camera n. 5088 - testo presentato - (DDL13-5088)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5088. TESTIPDL
...C5088.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5088 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' un dato di comune,
  mortificante, esperienza la crisi apparentemente irrisolubile
  che attanaglia l'amministrazione della giustizia civile nel
  nostro Paese.  Le statistiche sulla "velocità" di definizione
  del contenzioso civile sono fulgidi esempi dell'impotenza
  dello Stato nell'assicurare ai propri cittadini un servizio
  essenziale, quale quello della risoluzione dei conflitti tra
  parti private.  Invero, ancora più desolante è il quadro che
  emerge dall'esame delle statistiche relative all'esecuzione
  civile: un cittadino non solo deve aspettare qualche lustro
  per vedere affermato definitivamente il suo diritto, ma poi
  deve infilarsi - se vuole vederne la concreta realizzazione -
  in un altro buco nero, quale quello dell'esecuzione
  forzata.
     A fronte dello sfascio della giustizia civile, che si
  traduce in un serio  vulnus  alla credibilità dello Stato,
  si è da sempre attuata la politica dei "pannicelli caldi",
  delle novelle, degli interventi settoriali e non coordinati,
  così che il nostro codice di procedura civile si presenta
  sempre più come la stratificazione di interventi non
  coordinati, spesso condizionati dalle logiche corporative dei
  settori di volta in volta coinvolti.  Non è più un codice
  nell'accezione propria e tradizionale del termine: è, ormai,
  la giustapposizione di norme irriducibili ad unità, se non
  attraverso veri e propri esercizi di anatomia giuridica.
     Ormai irrimediabilmente nell'opinione pubblica è passato
  il messaggio che affidarsi alla giustizia civile amministrata
  dallo Stato è una vera iattura, perché congela  sine die
 
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  la risoluzione di una vicenda conflittuale che, invece, per le
  parti interessate, è sempre di capitale importanza e di
  particolare urgenza, anche quando involge questioni
  sostanziali di modesto spessore o di infimo valore
  economico.
     La crisi della giustizia civile ha fatto sì che essa
  sempre più si caratterizzasse come giustizia dei "poveri".
  Coloro che "possono" ormai da tempo hanno scelto di ricorrere
  ai giudizi arbitrali, certamente onerosi dal punto di vista
  economico, ma idonei ad assicurare la definizione delle
  vertenze nel volgere di qualche mese.
     Nella percezione del comune utente della giustizia, ciò
  che sconforta nella disciplina del processo civile è la
  constatazione che i rinvii tra un'udienza e l'altra sono
  insopportabilmente lunghi.  Se a ciò si somma il dato che per
  incardinare nell'intero suo contenuto (di domande e mezzi di
  prova) un processo occorrono tre udienze (prima comparizione,
  trattazione e richieste istruttorie), si comprende che per far
  partire un giudizio civile - in sedi giudiziarie dai rinvii
  nemmeno troppo "lunghi" - occorrono non meno di un paio di
  anni!  In due anni, cioè, le parti hanno precisato tutto quello
  che c'era da precisare, domandato tutto quello che potevano
  domandare, ma la definizione della lite è tutta ancora da
  determinare.
     In tutto questo, peraltro, è la classe forense a dover
  esercitare una funzione di cuscinetto tra i diversi attori del
  sistema, da un lato l'utenza del "servizio giustizia"
  comprensibilmente vorrebbe una definizione sollecita delle
  proprie questioni, dall'altro la magistratura civile,
  cronicamente in carenza di organico, ha la necessità di
  diluire il calendario delle udienze per far fronte al
  sovraccarico determinato dall'arretrato.
     Si è ritenuto di individuare nelle modifiche legislative
  definite dalla presente proposta di legge una possibile
  soluzione dello specifico problema della esasperante durata
  delle controversie civili.  Non per colpevolizzare la classe
  dei magistrati, ma per richiamare tutti gli interpreti
  professionali della funzione giustizia (avvocati e giudici)
  alla necessità di rendere sollecita la definizione delle
  pendenze in materia civile.  Da un lato il giudice saprà che
  oltre una certa data non può andare nel fissare un rinvio,
  dall'altro l'avvocato ha uno strumento vero per pretendere una
  decisione - quale che sia - se non in tempi ragionevoli,
  almeno non così dilatata nel tempo da aver fatto dimenticare
  la vera ed effettiva materia del contendere.  Chi ha un minimo
  di contezza delle cose della giustizia sa di cause che si
  definiscono dopo venticinque anni oppure di processi che si
  interrompono una decina di volte (e dieci volte vanno
  riassunti) per la morte dell'una o dell'altra parte o dei loro
  procuratori: in un giudizio che dura venti anni tali evenienze
  sono tutt'altro che da escludere.
     Si deve, infine, precisare che le disposizioni normative,
  che sottoponiamo alla vostra attenzione, non hanno alcun
  particolare carattere di novità.  La loro unica portata
  innovativa può rinvenirsi nell'eliminazione della classica
  anomalia italica della "norma senza sanzione".
     L'obbligo di fissare le udienze entro un termine non
  superiore (si badi bene) a quindici giorni è già contenuto nel
  codice di procedura civile, all'articolo 81 delle disposizioni
  per l'attuazione.  Con tutta evidenza, però, si tratta non di
  una norma vera e propria, ma di una semplice
  "raccomandazione", non essendovi alcuna sanzione della sua
  eventuale violazione.
     Non si è voluto, in conclusione, punire qualcuno, ma
  semplicemente fare in modo che una norma di legge valga in
  quanto tale, quale comando cogente e non come semplice
  raccomandazione di uno Stato bonario ed indifferente  pater
  familias.
 
DATA=980709 FASCID=DDL13-5088 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5088 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=069 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=508800 00 FASCIDC=13DDL5088 SORTNAV=0508800 000 00000 ZZDDLC5088 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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