| (Modifica all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:
"Agli effetti del primo comma, costituiscono mancanza ai
doveri del magistrato, in sede civile:
a) l'adozione di provvedimenti, la cui pronunzia
il magistrato si sia riservato ai sensi dell'articolo 186 del
codice di procedura civile, oltre il termine di cinque
giorni;
b) il rinvio di ogni udienza oltre il termine di
novanta giorni, salvo le ipotesi di specifiche e comprovate
esigenze di istruzione;
c) la fissazione dell'udienza di precisazione
delle conclusioni oltre il termine di centottanta giorni dalla
data del provvedimento con il quale è dichiarata la chiusura
dell'istruzione".
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