| (Modifiche all'articolo 81 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368).
1. Al primo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel
rispetto dei limiti stabiliti nel secondo comma".
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2. Il secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Nello stesso processo, l'intervallo tra l'udienza
destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e
la prima udienza di trattazione, e quello tra le successive
udienze di istruzione, non può essere superiore a novanta
giorni. Tale termine può essere superato solo per specifiche e
comprovate esigenze di istruzione del giudizio".
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,
e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, è aggiunto il seguente:
"Nello stesso processo, l'udienza di precisazione delle
conclusioni non può essere fissata oltre il termine di
centottanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è
dichiarata la chiusura dell'istruzione".
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