| Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto
comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti
clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o
dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per
ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o
comunque per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro
medesimo, la vittima di molestie anche pesanti scelga di
tacere e di non reagire ai torti ed alle pressioni indebite
ricevuti.
Del problema si è ampiamente occupata l'Unione europea con
la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela
della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro
e con la raccomandazione della Commissione del 27 novembre
1991 di identico titolo.
La presente proposta di legge riprende fedelmente i due
documenti dell'Unione europea al fine di tutelare in modo
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efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere
vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e
scoraggiare il fenomeno.
La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce
innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati
molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in
particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate
quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la
costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la
progressione di carriera e la retribuzione.
L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del
datore di lavoro che deve garantire le condizioni di lavoro
tali da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità
dei lavoratori e deve adottare, di intesa con le
organizzazioni sindacali, le iniziative più opportune di
natura informativa per prevenire il fenomeno delle molestie
sessuali in ambito lavorativo.
L'articolo 3 valorizza la figura dei consiglieri di
parità, prevista dall'articolo 8 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, al fine di assistere e fornire consulenze ai
lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive
previsti all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
possono comprendere interventi di prevenzione nei confronti
delle molestie di natura sessuale nei luoghi di lavoro.
L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o
ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
L'articolo 6, infine, dà la possibilità ai lavoratori
vittime di molestie o ricatti sessuali di recedere dal
contratto di lavoro per giusta causa usufruendo in tal caso di
una indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità
della molestia o del ricatto sessuale subìto.
L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di
molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto
al risarcimento del danno.
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