| (Molestie sessuali nei luoghi di lavoro).
1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento
di inequivoca connotazione sessuale, di datori di lavoro,
superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente
indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo
subisce.
2. Costituisce molestia sessuale aggravata il
comportamento di cui al comma 1, qualora il rifiuto o
l'accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o
implicito di discriminazione all'accesso al lavoro, alla
formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla
promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione e
utilità nell'ambiente stesso di lavoro.
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