| (Consiglieri di parità).
1. I consiglieri di parità previsti dall'articolo 8 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, svolgono anche funzioni di
assistenza e consulenza a favore dei dipendenti che subiscono
atti di molestia sessuale garantendo la riservatezza quando
richiesta dagli interessati.
2. Il consigliere di parità si attiva, ove richiesto, al
fine di promuovere i tentativi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile su istanza
della persona che ha subìto molestie sessuali e che intende
agire in giudizio.
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