| Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre mezzo secolo dalla
stesura e dall'adozione delle norme codicistiche in materia di
condominio, si impone una loro rivisitazione alla luce delle
mutate caratteristiche del condominio stesso.
Il massiccio ingresso della tecnologia nei fabbricati, con
l'adozione di sistemi di governo dei servizi comuni affatto
nuovi e diversi, lo svilupparsi dell'urbanistica nella
direzione di una nuova sensibilità all'ambiente, il nascere di
figure nuove quali il supercondominio, il condominio
orizzontale, la multiproprietà, hanno creato forti tensioni
all'interno dei vecchi istituti che disciplinavano il
condominio. La giurisprudenza ha supplito laddove possibile ai
vuoti normativi creatisi, con interpretazioni estensive ed
analogiche non sempre condivisibili, troppo spesso
contraddittorie tra di loro anche in brevi lassi temporali.
Ciò ha finito con il creare gravi disagi negli operatori del
settore, privandoli degli strumenti certi da utilizzare nel
quotidiano operare. Né migliore apporto è stato conferito
dalla dottrina, incapace di suggerire adeguate aperture e
indicazioni, anche solo ermeneutiche.
Conseguenza di tutto ciò è il proliferare di un
contenzioso in materia condominiale vastissimo, testimoniato
da ultimo dalle innumerevoli pronunce adottate in materia
dalla seconda sezione della Corte di cassazione.
La mancanza di riferimenti normativi chiari ed esaustivi,
di interpretazioni univoche e costanti da parte della
giurisprudenza, ha consentito anche il fiorire di figure
giuridiche nuove quali quelle del cosiddetto "condominio
apparente, della cosiddetta "prorogatio imperi ", del
cosiddetto "condominio parziale", del cosiddetto "piccolo
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condominio", del cosiddetto "regolamento contrattuale" e del
cosiddetto "bilancio condominiale".
Buona parte dei mali che affliggono gli istituti
condominiali deriva da due principali questioni: la prima
inerente al concetto stesso ed alla qualificazione giuridica
del condominio e la seconda che va riferita alla scarsa
capacità di governo attualmente attribuita
all'amministratore.
Si impone, pertanto, una revisione di buona parte delle
norme dettate dal codice civile in materia di condominio,
attraverso una novellazione che faccia proprie le acquisizioni
giurisprudenziali e dottrinali di questi ultimi decenni e
consenta una più agevole e certa gestione della cosa
comune.
A nessuno sfugge l'enorme valenza sociale della
legislazione in materia condominiale la quale, mirando alla
gestione dei beni e dei servizi in comune, deve tendere,
contemporaneamente, a gestire interessi a volte tra di loro
confliggenti, in modo da garantire il migliore equilibrio
delle diverse posizioni. E' dunque una buona normativa stessa
in materia un fattore di convivenza civile ed impedimento di
eventuali contenziosi defatiganti. Né va taciuto dei rilevanti
interessi economici che sono sottesi alla gestione di un
patrimonio immobiliare di enorme valore quale quello
costituito dai condomini; al riguardo, le più recenti indagini
inducono a credere che le sole gestioni dei beni in condominio
comportino un giro d'affari di decine di migliaia di miliardi
di lire l'anno, esclusi i valori dei fabbricati. Il tutto con
l'ovvia rilevanza che ne consegue anche in termini fiscali e
tributari.
Una corretta amministrazione degli immobili in regime di
condominio può consentire risparmi sia ai condomini che alla
collettività: si pensi all'energia da un lato e alle spese di
giustizia dall'altro. Si tratta, ancora, di mantenere il
patrimonio immobiliare, di garantire l'ammodernamento e la
sicurezza degli impianti dei fabbricati, di dare veste
compiuta a tutti i rapporti giuridicamente rilevanti che il
condominio attua costantemente nei più svariati settori.
Per fare ciò è necessario, tra l'altro, che il condominio
prima, e l'amministratore poi, divengano figure autonome
capaci di atti e deliberazioni, sia pure nell'alveo delle
norme redigende. Proprio il condominio è un ente giuridico
capace di essere punto autonomo di riferimento di situazioni
giuridiche soggettive, potendo infatti stipulare contratti nei
più svariati settori: appalto, lavoro, compravendita di beni
mobili. Ferma, tuttavia, la solidarietà dei condomini nelle
obbligazioni contratte per i beni ed i servizi comuni.
L'eccessivo assemblearismo di cui l'istituto condominiale
ha sofferto sino ad oggi non ha giovato alla speditezza degli
interventi, per contro di sovente urgenti ed
improcrastinabili, al rispetto rigoroso della legge, che più
volte è intervenuta in ambito condominiale, e agli interessi
della collettività e dei singoli, troppo spesso frustrati da
procedure a meccanismi inadatti alla loro soddisfazione.
La collettivizzazione di ogni vicenda condominiale, lungi
dal costituire un laccio troppo spesso invincibile sulla
strada delle cose da fare nel comune interesse porta a
considerare che se il governo del condominio non può essere
distolto dalla sua sede naturale che è quella dell'espressione
della volontà della maggioranza, quando questa sia conforme
alla legge, la gestione esecutiva dei deliberati, del
regolamento e della legge va affidata con maggiore fiducia
all'amministratore, figura professionale di enorme valenza nel
contesto sociale.
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