| 1. E' istituito un registro pubblico dei condomini presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
con l'obbligo di iscrizione facente capo all'amministratore
pro tempore.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1
l'amministratore pro tempore ha il compito di presentare
la seguente documentazione:
a) certificato originale o copia autenticata del
codice fiscale del condominio;
b) verbale di assemblea di nomina
dell'amministratore pro tempore;
c) verbale di assemblea con autorizzazione formale
data dai condòmini all'amministratore di procedere
all'iscrizione del condominio presso il pubblico registro;
d) copia del frazionamento catastale;
e) copia della concessione edilizia;
f) copia della certificazione di abitabilità;
g) numero delle unità immobiliari destinate ad
abitazioni, uffici, negozi, magazzini, box o posti auto;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte dell'amministratore che tutti i documenti presentati
si riferiscono al condominio identificato nel certificato di
attribuzione del codice fiscale di cui alla lettera
a).
3. Ogni amministratore successivamente nominato ha
l'obbligo di comunicare al pubblico registro ogni variazione
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riguardante l'amministratore pro tempore, con
contestuale deposito del verbale di nomina di cui alla lettera
b) del comma 2.
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