| 1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1129 - (Nomina e revoca dell'amministratore).
Quando un edificio è diviso per piani o porzioni di piano
appartenenti a soggetti diversi, l'assemblea, su convocazione
di uno qualsiasi dei comproprietari, nomina un amministratore,
persona fisica o società.
Se l'assemblea non provvede ai sensi del primo comma, la
nomina è fatta dal giudice di pace, su istanza di almeno uno
dei condòmini.
Il decreto di nomina è comunicato dalla cancelleria al
ricorrente ed all'amministratore nominato".
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