| 1. L'articolo 1135 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1135 - (Attribuzioni dell'assemblea dei
condòmini). L'assemblea di condominio deve essere
annualmente convocata dall'amministratore:
1) per l'esame e l'approvazione del rendiconto
annuale;
2) per l'esame e l'approvazione del preventivo
delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa
ripartizione tra i condòmini.
L'assemblea può altresì essere convocata
dall'amministratore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per
deliberare su questioni attinenti all'interesse comune.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea ogni
qualvolta gliene venga fatta richiesta scritta da tanti
condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore
dell'edificio ed un terzo dei partecipanti, ponendo all'ordine
del giorno gli argomenti da questi voluti.
L'assemblea provvede alla costituzione di un fondo di
riserva per le spese non in preventivo e sopravvenute e per i
casi di insolvenza dei condòmini, di importo pari o maggiore
al 10 per cento del rendiconto relativo alle spese ordinarie
dell'anno precedente.
L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti
o rappresentati un terzo dei partecipanti che rappresentino un
terzo dei valori millesimali, fatto salvo per le delibere
quanto previsto dall'articolo 1136.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i
condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea.
Il primo comma dell'articolo 66 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è
abrogato".
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