| 1. L'articolo 1138 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1138 - (Regolamento di condominio). Ogni
condominio deve adottare un regolamento che preveda le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condominio, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio, quelle relative all'amministrazione ed alle
deleghe per l'assemblea e recante altresì le tabelle
millesimali di proprietà e d'uso.
Il regolamento è adottato con delibera assunta
dall'assemblea e con annotazione del testo integrale nel
relativo libro verbali.
Non provvedendovi l'assemblea, l'amministratore è
facoltizzato a redigere direttamente, anche a mezzo di
esperti, il regolamento, a spese del condominio e senza
obbligo di approvazione assembleare del testo redatto e delle
spese sostenute.
Se il regolamento di condominio prevede sanzioni
pecuniarie a carico dei condòmini inadempienti rispetto alle
norme ivi contenute, la somma non deve essere superiore a lire
200 mila.
L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, è abrogato.
Il regolamento di condominio è obbligatorio anche per
tutti gli occupanti, a
Pag. 8
qualsiasi titolo, delle unità immobiliari costituite in
condominio.
L'indicazione del nominativo, dell'indirizzo e del
recapito telefonico dell'amministratore, deve essere affissa
nell'atrio del condominio".
| |