| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 69 delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
è aggiunto il seguente:
"L'amministratore, allorché si renda necessario
procedere alla revisione o modifica, od alla prima stesura in
caso di mancanza, dei valori di cui al primo comma, è
facoltizzato, ad istanza anche di un solo condòmino, a
nominare un tecnico che vi provveda".
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