| 1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 7 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
" 3) per le cause relative a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili, in materia di immissioni
di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti o simili
propagazioni che superino la normale tollerabilità".
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